Art. 5
In vigore dal 12 dic 1985
1. Salvo disposizioni contrarie risultanti dall'applicazione di convenzioni internazionali, la persona di cui all' deve essere stabilita nella Comunità.
Tuttavia, la condizione dello stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone:
a) che fanno una dichiarazione di transito comunitario o di importazione temporanea;
b) che fanno una dichiarazione in una forma diversa da quella iscritta;
c) che dichiarano merci a titolo occasionale, sempreché le autorità competenti lo ritengano giustificato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, non impediscono l'applicazione da parte degli stati membri degli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi, o di altre pratiche consuetudinarie con effetti simili, che consentano ai cittadini di detti paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di questi stati membri, fatta salva la reciprocità.
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