Art. 7
In vigore dal 12 dic 1985
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dichiarazioni che devono essere fatte presso le autorità doganali, conformemente alla regolamentazione comunitaria, in occasione di scambi comunitari tra gli stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3632:oj#art-7