Art. 6

In vigore dal 11 nov 1985
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve. La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo stato membro che effettua l'ultimo prelievo.
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