Art. 1
In vigore dal 11 nov 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 8 000 tonnellate.
2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto.
3. Nei limiti del suddetto contingente tariffario la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia fissate nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.
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