Art. 2

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, è suddiviso in due parti. 2. La prima parte, di 7 600 tonnellate, è ripartita tra gli stati membri della Comunità a dieci; le quote che, fatto salvo l', sono valide fino al 31 dicembre 1986, ammontano a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 1 710 // Danimarca // 180 // Germania // 2 445 // Grecia // 2 // Francia // 762 // Irlanda // 50 // Italia // 303 // Regno Unito // 2 148 3. La seconda parte, di 400 tonnellate, costituisce la riserva. 4. Se, a partire dal 1o marzo 1986, un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3157:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo