Art. 7
In vigore dal 11 nov 1985
1. Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate a norma dell' renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.
3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di utilizzazione delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3.
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