Art. 5

In vigore dal 11 nov 1985
Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale, che, alla data del 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.
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