Art. 3
In vigore dal 11 nov 1985
1. Qualora la quota iniziale di uno stato membro, fissata nell', paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell' - venga utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 5 % della propria quota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta. 2. Se, una volta esaurita la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 2,5 % della della propria quota iniziale.
3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata dallo stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detti stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Storico versioni
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