Art. 6
In vigore dal 11 nov 1985
Le disposizioni dell', paragrafo 1, non si applicano alle importazioni di cui all', paragrafo 4:- per quanto concerne i prodotti cui sono stati applicati importi compensativi monetari all'atto della loro esportazione dallo stato membro di provenienza, se le formalità doganali di esportazione vi sono state espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica;-per quanto concerne gli altri prodotti, se ricorrono le condizioni definite all', paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino.Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore.
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