Art. 9

In vigore dal 11 nov 1985
1. L'attestato di cui all', paragrafo 3, secondo trattino, si compone di un originale e di una copia ed è redatto su un modulo conforme al modello di cui all'allegato III. Il formato del formulario è di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare pesa almeno 40 g al m2 ed è di colore bianco. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello stato membro esportatore, ed è redatto a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, i caratteri devono essere in stampatello.Ogni attestato è contrassegnato da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente, che ne conserva una copia. 2. In caso di dubbio circa l'autenticità dell'attestato o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua fotocopia all'organismo emittente, a fini di controllo. Ciò può essere fatto anche a titolo di sondaggio; in tal caso, viene rinviata soltanto una fotocopia dell'attestato.
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