Art. 4

In vigore dal 11 nov 1985
Le disposizioni dell', paragrafo 1, non si applicano alle importazioni di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, effettuate a partire da una delle corrispondenti provenienze indicate nella terza colonna, qualora si verifichi una delle condizioni seguenti:- i prodotti non sono stati raccolti od ottenuti nello stato membro importatore, oppure-i prodotti non provengono dalla macellazione di suini o di bovini nello stato membro importatore, oppure-preliminarmente all'importazione, i prodotti non sono stati esportati dallo stato membro importatore posteriormente alla data iniziale e anteriormente alla data della modifica. Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore.
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