Art. 2
In vigore dal 11 nov 1985
1. In deroga ai regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari validi nel corso del periodo che inizia alla data della modifica, per i prodotti di cui all'allegato I gli importi compensativi monetari validi il giorno precedente tale data, rimangono applicabili durante il periodo indicato in detto allegato.In deroga all' del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione (4), gli importi compensativi monetari validi il giorno precedente la data della modifica sono applicabili alle esportazioni effettuate sulla base di un titolo comportante fissazione anticipata degli importi compensativi monetari chiesto a decorrere dalla data della modifica per i prodotti di cui all'allegato I, durante il periodo previsto da detto allegato.Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle importazioni ed esportazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, fatte salve le disposizioni degli . 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle esportazioni degli stati membri che figurano nell'allegato II, lettera A, prima colonna, dei prodotti indicati nella seconda colonna, verso le destinazioni indicate nella terza colonna, e per le importazioni negli stati membri che figurano nell'allegato II, lettere B e C, prima colonna, dei prodotti indicati nella seconda colonna in provenienza dai paesi indicati nella terza colonna. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai prodotti importati in uno degli stati membri che figurano nell'allegato II, lettera C, prima colonna, dopo essere stati sottoposti in tale stato membro d'importazione ad uno dei regimi di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (5) posteriormente alla data iniziale. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche in tutti i casi di importazione dei prodotti relativi in uno degli stati membri di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, in provenienza da uno degli stati membri che figurano nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna. 5. Per le esportazioni verso i paesi terzi effettuate a partire dagli stati membri di cui all'allegato II, lettera A, rimangono pure in applicazione il tasso rappresentativo e il coefficiente monetario di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (1), validi il giorno precedente la data della modifica per i prodotti interessati.
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