Art. 3

In vigore dal 11 nov 1985
1. Le disposizioni dell', paragrafi 1 e 5, non si applicano:a) alle esportazioni di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, verso le corrispondenti destinazioni indicate nella terza colonna, eb)alle importazioni di cui all'allegato II, lettera B, prima colonna, in provenienza da uno dei corrispondenti stati membri indicati nella terza colonna, qualora si verifichi una delle condizioni seguenti:- se i prodotti sono stati raccolti od ottenuti nello stato membro esportatore, oppure-se i prodotti provengono dalla macellazione di suini o di bovini nello stato membro esportatore, oppure-se, preliminarmente all'esportazione, le formalità d'importazione nello stato membro esportatore sono state espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica.Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore. 2. Ove, in sede d'espletamento delle formalità doganali di esportazione, si possa constatare che ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, sul documento che giustifica il carattere comunitario dei prodotti, redatto al momento dell'esportazione a partire da uno degli stati membri di cui all'allegato II, lettera B, terza colonna, viene apposta una delle diciture seguenti, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di esportazione:- «Produkter, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3156/85 (overgangsforanstaltninger MUB)», -«Die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3156/85 (UEbergangsmassnahmen WAB) erfuellende Erzeugnisse»,-«Ðñïúueíôá ðïõ ðëçñïýí ôïõò ueñïõò ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) UEñéè. 3156/85 (ìaaôáâáôéêUE ìÝôñá ÍAAÐ)».-«Products which meet the conditions laid down in Article 3 (1) of Regulation (EEC) No 3156/85 (transitional measures: MCAs)»,-«Produits remplissant les conditions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3156/85 (mesures transitoires MCM)»,-Prodotti che soddisfano alle condizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3156/85 (misure transitorie ICM)»,-«Produkten in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 3156/85 (overgangsmaatregelen voor MCB)».Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se i prodotti sono esportati verso uno stato membro per il quale l'importo compensativo monetario è concesso dallo stato membro esportatore. 3. In caso di applicazione del paragrafo 1, la prova che l'importo compensativo monetario valido a decorrere dalla data della modifica può essere applicato nello stato membro di cui all'allegato II, lettera B, prima colonna, è fornita:- dal documento di cui al paragrafo 2, oppure-dall'originale di un attestato rilasciato nello stato membro esportatore e trasmesso per via amministrativa all'organismo competente dello stato membro di destinazione indicato nell'allegato IV.
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