Art. 8

In vigore dal 11 nov 1985
1. In caso di esportazioni effettuate a partire dalle provenienze di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna e lettere B o C, terza colonna, di prodotti della sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune, fabbricati con prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario valido il giorno precedente la data della modifica rimane applicabile se, per questi ultimi prodotti, non ricorrono le condizioni di cui all', primo e terzo trattino, o all', paragrafo 1, primo e terzo trattino. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non si considerano ottenuti negli stati membri di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, e lettere B o C, terza colonna, i prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune provenienti da un altro stato membro o da un paese terzo, che abbiano subito una o più trasformazioni sostanziali negli stati membri di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, e lettere B o C, terza colonna.
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