Art. 8

In vigore dal 31 lug 1985
1. Oltre alle informazioni richieste a norma dell', lettera e), del regolamento (CEE) n. 1599/84 e prima della data indicata in detto articolo, le imprese di trasformazione comunicano all'organismo designato: a) il quantitativo di pomodori freschi acquistato o di cui si prevede l'aquisto durante la campagna di commercializzazione in corso e impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione in prodotti finiti per i quali non è chiesto o non verrà chiesto alcun aiuto. Tale quantitativo è suddiviso secondo i prodotti finiti da ottenere; b) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si stima verranno ottenuti dal quantitativo di cui alla lettera a), suddiviso come indicato all', lettera e), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/84. 2. Oltre ai documenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1599/84, la domanda di aiuto è corredata di una dichiarazione nella quale l'impresa di trasformazione attesta: a) il peso netto dei prodotti finiti ottenuti durante la campagna di commercializzazione in corso, che non beneficiano di alcun aiuto. I prodotti sono suddivisi analogamente ai prodotti che hanno diritto all'aiuto; b) il peso netto della materia prima impiegata per la produzione di ciascuno dei prodotti finiti di cui alla lettera a). TITOLO II Imprese di trasformazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 1320/85
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