Art. 13
In vigore dal 31 lug 1985
Oltre alle informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1599/84, gli stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro e non oltre il 1o aprile di ogni anno:
i) il quantitativo totale, espresso in peso netto, dei prodotti finiti di cui all', paragrafo 2, lettera a). I prodotti sono suddivisi come indicato all'articolo 19, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1599/84;
ii) il quantitativo totale di materia prima impiegato per la produzione di ciascuno dei gruppi di prodotti finiti di cui al punto i);
iii) il quantitativo di prodotti freschi e di prodotti finiti eventualmente impiegato o prodotto in contravvenzione del disposto del titolo II; b) entro e non oltre il 16 novembre di ogni anno:
i) il quantitativo totale di prodotti freschi di cui all', paragrafo 1, lettera a) impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione. I prodotti sono suddivisi secondo i prodotti finiti da ottenere;
ii) la produzione stimata di prodotti finiti, espressa in peso netto, da ottenere dal quantitativo di cui al punto i). I prodotti sono suddivisi come indicato all'articolo 19, lettera f), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1599/84.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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