Art. 10

In vigore dal 31 lug 1985
1. L'accordo interprofessionale o le misure nazionali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85 dispongono che: a) un quantitativo specifico di pomodori freschi viene riservato alle imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività durante la campagna di commercializzazione 1983/1984 o 1984/1985 ovvero che inizieranno l'attività durante la campagna 1985/1986; b) entro il limite del 20 %, il quantitativo totale di pomodori freschi attribuito per la produzione di pomodori interi pelati in conserva può essere trasferito al quantitativo attribuito per la produzione di concentrato di pomodoro o di altri prodotti a base di pomodoro; c) le imprese di trasformazione che iniziano l'attività durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 non beneficiano dell'aiuto alla produzione. 2. L'accordo interprofessionale prevede, tra l'altro, la ripartizione del quantitativo tra le imprese di trasformazione e i criteri fissati per stabilire tali quantità. 3. Una misura nazionale dispone altresí che: a) la ripartizione dei quantitativi tra le imprese di trasformazione viene effettuata conformemente al disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1320/85, per le imprese in attività nel corso della campagna di commercializzazione 1982/1983; b) le autorità competenti, quando ciò possa effettuarsi senza conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione, possono autorizzare il trasferimento dei diritti derivanti dall'attribuzione di cui al paragrafo 1 ad un'altra impresa di trasformazione che svolga la propria attività nello stesso stato membro, segnatamente in caso di fusione. Tale trasferimento è autorizzato soltanto se è stato richiesto prima del pagamento dell'aiuto alla produzione per il quantitativo da trasferire. 4. Il quantitativo di pomodori freschi assegnato in conformità del paragrafo 1 è suddiviso secondo i prodotti destinati ad essere trasformati in: - concentrati di pomodoro, - pomodori pelati interi in conserva, - altri prodotti a base di pomodoro. 5. Gli accordi interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono validi per una o più campagne intere di commercializzazione e, prima di entrare in vigore, devono essere approvati dallo stato membro interessato. 6. Gli stati membri che abbiano approvato un accordo interprofessionale o adottato le misure nazionali di cui al presente articolo ne informano la Commissione precisando il periodo di applicazione.
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