Art. 12
In vigore dal 31 lug 1985
1. Ai fini della determinazione della riduzione dell'aiuto alla produzione a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1320/85, i prodotti finiti sono suddivisi secondo le seguenti categorie:
- concentrato di pomodoro,
- pomodori interi pelati in conserva,
- altri prodotti a base di pomodori,
e la riduzione da effettuare per ciascun gruppo di prodotti è determinata per tutte le imprese di trasformazione di uno stato membro, proporzionalmente al quantitativo di pomodori freschi di cui il quantitativo attribuito da ciascuno stato membro è stato aumentato in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85.
2. Qualora uno stato membro accerti che il quantitativo totale attribuito alle sue imprese di trasformazione non sia stato interamente utilizzato, nella campagna di commercializzazione in corso, per la fabbricazione di prodotti che danno diritto all'aiuto, il volume della riduzione dell'aiuto alla produzione, di cui al paragrafo 1, viene modificato dallo stato membro in causa tenedo conto del quantitativo di pomodori freschi effettivamente trasformato anziché del quantitativo di cui al paragrafo 1.
TITOLO III
Comunicazioni alla Commissione
Storico versioni
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