Art. 11

In vigore dal 31 lug 1985
1. Fatte salve eventuali sanzioni previste dagli stati membri, le imprese di trasformazione che hanno utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello loro attribuito a norma dell', non beneficiano dell'aiuto alla produzione per il quantitativo di prodotti finiti ottenuto dal quantiativo di pomodori freschi eccedente il quantitativo attribuito. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni dell'.
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