Art. 3
In vigore dal 31 lug 1985
1. Le imprese di trasformazione che hanno trasformato pomodori durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 comunicano alle autorità competenti:
a) il quantitativo di pomodori freschi utilizzato nel corso di tale campagna,
b) il quantitativo di prodotti trasformati ottenuto dal quantitativo di cui alla lettera a) e per il quale è stato concesso l'aiuto alla produzione.
I prodotti trasformati sono suddivisi secondo le seguenti categorie:
- concentrato di pomodoro, convertito in concentrato, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore a 28 % ma inferiore a 30 %;
- pomodori interi pelati in conserva;
- altri prodotti a base di pomodori.
Il quantitativo di pomodori freschi impiegato è suddiviso con riferimento a ciascun gruppo di prodotti trasformati ottenuti.
2. Le imprese di trasformazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, che hanno trasformato pomodori durante la campagna di commercializzazione 1984/85 comunicano alle autorità competenti:
a) il quantitativo di pomodori freschi utilizzato nel corso di tale campagna,
b) il quantitativo di prodotti trasformati ottenuto dal quantitativo di cui alla lettera a) e per il quale è stato concesso l'aiuto alla produzione.
I prodotti trasformati sono suddivisi come indicato al paragrafo 1.
3. Le imprese di trasformazione che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/1986 comunicano alle autorità competenti i dati riguardanti la propria capacità di produzione, indicando il quantitativo di prodotti freschi che può essere trasformato e il quantitativo di prodotti trasformati che hanno programmato di produrre. I prodotti sono suddivisi come indicato al paragrafo 1.
4. Se le autorità competenti di uno stato membro sono già in possesso di tutti i particolari necessari ai fini dell'attribuzione di cui all', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1320/85, segnatamente informazioni attinenti ad eventuali cambiamenti di proprietà, possono decidere che le informazioni particolari specificate nei paragrafi 1 e 2 non siano comunicate.
5. Gli stati membri possono disporre che le comunicazioni di cui al presente articolo rechino ulteriori informazioni ove lo ritengano necessario per garantire che i quantitativi di cui all' del regolamento (CEE) n. 1320/85 siano ripartiti equamente tra gli stabilimenti di trasformazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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