Art. 6

In vigore dal 1 apr 1985
1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del programma di cui all'. 2. La Grecia presenta ogni anno una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Nel corso del quinto anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'azione comune. Un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, la Commissione presenta nuovamente al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'azione comune ed il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia necessario prorogarla. 3. Il costo previsto dell'azione comune, a carico del Fondo, ammonta a 55 milioni di ECU; in tale importo sono compresi: a) 10 milioni di ECU risultanti dalla maggiorazione del contributo concesso dal Fondo a norma delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, terzo trattino, che si aggiungono al costo previsionale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77; questo importo è scaglionato su 10 anni; b) 2 milioni di ECU risultanti dalla maggiorazione del premio di abbandono definitivo di talune superfici vitate di cui all', paragrafo 2, quarto trattino, che si aggiungono al costo previsionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 777/85. Gli importi suddetti hanno soltanto valore indicativo. 4. Si applica l', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.
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