Art. 1

In vigore dal 1 apr 1985
1. Con il presente regolamento è istituita un'azione comune ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, che sarà realizzata dalla Grecia. 2. La Comunità concede il proprio contributo a questa azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso « Fondo », una serie di misure connesse - con la ristrutturazione di vigneti destinati alla produzione di vini, uve secche e uve da tavola; - con varie azioni integrative della ristrutturazione; - con l'aumento a favore della Grecia dei contributi in materia di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77; - con l'aumento di 1 000 ECU per ettaro del premio di abbandono definitivo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 777/85. 3. Per tutta la durata dell'azione comune prevista dal presente regolamento, talune misure di ristrutturazione dei vigneti greci non possono beneficiare degli aiuti comunitari di cui al regolamento (CEE) n. 458/80. Gli imprenditori agricoli che hanno fruito del premio di abbandono definitivo previsto dal regolamento (CEE) n. 777/85 possono beneficiare in seguito degli aiuti previsti all' del presente regolamento soltanto se le superfici oggetto del premio di abbandono di cui sopra non sono contigue alle altre superfici dell'azienda. 4. Le operazioni di ristrutturazione ai sensi del presente regolamento comprendono: - l'estirpazione di vigneti su terreni aventi una superficie minima equivalente a quella di cui al secondo trattino; - il reimpianto di vigneti destinati alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola, di uve secche e di uve da tavola di qualità migliorata tramite una selezione adeguata dei vitigni raccomandati ai sensi del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3582/83 (6), su terreni aventi una superficie minima pari a 0,25 ha in caso di ristrutturazione individuale, a 1 ha in caso di ristrutturazione effettuata in gruppo da almeno tre viticoltori e a 10 ha in caso di ristrutturazione collettiva effettuata da almeno 15 viticoltori, con o senza ricomposizione fondiaria. Le superfici classificate nella categoria 3 ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (8), sono escluse dal beneficio del reimpianto; - il sovrinnesto dei vigneti alle condizioni e con i vitigni di cui al secondo trattino. 5. Per operazioni integrative ai sensi del presente regolamento si intendono: - la produzione di materiale di reimpianto, conformemente alle esigenze della realizzazione dell'azione comune; - i lavori di miglioramento fondiario, come la lotta contro l'erosione nelle particelle vitate, la creazione di canali di risanamento, il drenaggio, il livellamento e la spietratura; - il miglioramento delle strade di accesso ai vigneti; - la ricomposizione fondiaria; - l'assistenza tecnica indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'azione comune.
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