Art. 2
In vigore dal 1 apr 1985
1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa soltanto nel quadro di un programma che comprenda tutte le operazioni di cui all', paragrafo 2, primo e secondo trattino. La Grecia presenta detto programma alla Commissione.
2. Il programma e gli eventuali adeguamenti sono esaminati ed approvati, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.
3. Il programma ha una durata almeno uguale a quella dell'azione comune.
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