Art. 3

Il programma di cui all'articolo 2 contiene in particolare i seguenti dati:

In vigore dal 1 apr 1985
a) ristrutturazione: - disposizioni previste per la realizzazione delle misure di cui all', paragrafo 5, primo trattino; - superficie, in ettari, dei vigneti che dovranno essere ristrutturati al termine del programma, con il previsto scaglionamento dei lavori nel tempo; - ubicazione delle superfici da ristrutturare più importanti; - idoneità di tali superfici a fornire prodotti di buona qualità; - scaglionamento del premio complementare di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, differenziato in funzione delle categorie di resa; - in caso di ristrutturazione collettiva, tipo di normativa intesa a garantire l'efficacia dell'operazione e disposizioni previste per il miglioramento delle particelle, cioè ricomposizione fondiaria o altre disposizioni. In caso di ricomposizione, si devono adottare disposizioni che consentano di ridurre quanto meno del 50 %, su scala comunale, il numero delle particelle; - disposizioni atte a garantire che l'impianto di nuovi vigneti avverrà soltanto tramite reimpianti, cioè impianti successivi ad un'estirpazione effettuata ai fini della ristrutturazione; - indicazione del tipo di vitigno, con relativa origine; - stima del costo, con consuntivo delle spese pubbliche e private e loro scaglionamento nel tempo; b) azioni integrative: - descrizione, in materia di miglioramento fondiario, dei lavori previsti per grandi zone da ristrutturare; - lunghezza delle strade poderali da costruire o da migliorare; - consuntivo delle spese totali previste, ripartite in spese pubbliche, private e comunitarie, con relativo scaglionamento nel tempo; - disposizioni in materia di assunzione e di impiego di personale specializzato nelle operazioni previste dall'azione comune.
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