Art. 3
Il programma di cui all'articolo 2 contiene in particolare i seguenti dati:
In vigore dal 1 apr 1985
a) ristrutturazione:
- disposizioni previste per la realizzazione delle misure di cui all', paragrafo 5, primo trattino;
- superficie, in ettari, dei vigneti che dovranno essere ristrutturati al termine del programma, con il previsto scaglionamento dei lavori nel tempo;
- ubicazione delle superfici da ristrutturare più importanti;
- idoneità di tali superfici a fornire prodotti di buona qualità;
- scaglionamento del premio complementare di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, differenziato in funzione delle categorie di resa;
- in caso di ristrutturazione collettiva, tipo di normativa intesa a garantire l'efficacia dell'operazione e disposizioni previste per il miglioramento delle particelle, cioè ricomposizione fondiaria o altre disposizioni. In caso di ricomposizione, si devono adottare disposizioni che consentano di ridurre quanto meno del 50 %, su scala comunale, il numero delle particelle;
- disposizioni atte a garantire che l'impianto di nuovi vigneti avverrà soltanto tramite reimpianti, cioè impianti successivi ad un'estirpazione effettuata ai fini della ristrutturazione;
- indicazione del tipo di vitigno, con relativa origine;
- stima del costo, con consuntivo delle spese pubbliche e private e loro scaglionamento nel tempo;
b) azioni integrative:
- descrizione, in materia di miglioramento fondiario, dei lavori previsti per grandi zone da ristrutturare;
- lunghezza delle strade poderali da costruire o da migliorare;
- consuntivo delle spese totali previste, ripartite in spese pubbliche, private e comunitarie, con relativo scaglionamento nel tempo;
- disposizioni in materia di assunzione e di impiego di personale specializzato nelle operazioni previste dall'azione comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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