Art. 8

In vigore dal 1 apr 1985
1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Grecia nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo. 2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70. 3. Il Fondo può concedere anticipi secondo le modalità di finanziamento stabilite dalla Grecia e lo stato di avanzamento del programma. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 9 1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita dal presente articolo, il comitato permanente delle strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente delle strutture agricole formula un parere in merito a tali misure entro il termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se le misure non sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.
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