Art. 4
In vigore dal 1 apr 1985
1. Le condizioni e i limiti di cui all', paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), non si applicano alle misure oggetto della presente azione comune.
2. I lavori di miglioramento fondiario, quali la protezione del terreno contro l'erosione e la costruzione o il miglioramento di strade poderali, che beneficiano di un aiuto comunitario nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, non possono fruire di una partecipazione finanziaria del Fondo ai sensi del presente regolamento.
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