Art. 4

In vigore dal 1 apr 1985
1. Le condizioni e i limiti di cui all', paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), non si applicano alle misure oggetto della presente azione comune. 2. I lavori di miglioramento fondiario, quali la protezione del terreno contro l'erosione e la costruzione o il miglioramento di strade poderali, che beneficiano di un aiuto comunitario nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, non possono fruire di una partecipazione finanziaria del Fondo ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:895:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo