Art. 5

In vigore dal 29 gen 1985
1. Nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca, le autorità responsabili per la Groenlandia possono prendere, conformemente al diritto internazionale, le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi della Comunità. 2. Le autorità della Comunità prendono tutte le misure necessarie a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo e le altre norme pertinenti.
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