Art. 10
In vigore dal 29 gen 1985
In caso di tangibile deterioramento della situazione di una delle parti, causato da una grave violazione degli impegni previsti dal presente accordo dalla controparte, le parti si consultano rapidamente per ripristinare l'equilibrio delle loro relazioni di pesca. Qualora non si pervenga ad una soluzione soddisfacente entro un termine di due mesi, la parte che si ritiene lesa può sospendere l'applicazione dell'accordo.
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