Art. 7
In vigore dal 29 gen 1985
Se per una determinata campagna di pesca, le circostanze biologiche esigono che venga fissato un volume totale di catture per una riserva specifica tale da non consentire alla Groenlandia di rispettare l'obbligo derivante dall' e di mantenere nel contempo le proprie attività di pesca ad un livello corrispondente ai quantitativi minimi fissati nei protocolli di cui all', paragrafo 1, i contingenti corrispondenti convenuti con la Comunità sono ridotti in conseguenza per la riserva o le riserve in causa, senza che tale riduzione incida sull'importo della compensazione finanziaria di cui all'.
Le parti si consultano per esaminare la situazione delle riserve e le misure atte a favorirne la ricostituzione, nonché per cercare le possibilità di riportare i suddetti contingenti su altre riserve o altre specie o ad anni successivi.
Storico versioni
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