Art. 2
In vigore dal 29 gen 1985
1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità ed immatricolate nello stesso sono autorizzate ad esercitare la loro attività nelle acque groenlandesi, secondo le condizioni fissate dalle parti al presente accordo nei protocolli di applicazione.
2. Il volume delle possibilità di catture previste in applicazione del paragrafo 1 è fissato tenendo conto della situazione delle riserve, in modo da garantire che le attività di pesca della Comunità possano esercitarsi in maniera soddisfacente nella zona di pesca groenlandese.
Costituiscono una base di riferimento per la fissazione delle possibilità di catture future le quantità di catture fissate per la Comunità nel primo protocollo di applicazione e l'evoluzione delle riserve.
3. I contingenti di pesca convenuti ai sensi del paragrafo 1 possono essere catturati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità, nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con determinati paesi terzi e alle condizioni stabilite tra le parti.
Storico versioni
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