Art. 4

In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 83. ACCORDO in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in seguito denominata «Comunità», da un lato, e IL GOVERNO DELLA DANIMARCA ed IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA, dall'altro, NELLO SPIRITO di cooperazione risultante dallo statuto di territorio d'oltremare accordato dalla Comunità alla Groenlandia e considerando il protocollo sul regime particolare a quest'ultima applicabile; RAMMENTANDO lo statuto della Groenlandia, nel contempo autonoma e parte integrante di uno degli Stati membri della Comunità; CONSIDERANDO l'importanza vitale che la pesca riveste per la Groenlandia, quale attività economica fondamentale; CONSIDERANDO il comune interesse di garantire la conservazione e la gestione razionale delle riserve ittiche nelle acque al largo delle coste groenlandesi; CONSIDERANDO che, per la Comunità, il mantenimento delle attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, nelle acque groenlandesi, svolge un ruolo determinante ai fini di un corretto funzionamento della politica comune della pesca; CONSIDERANDO che sono avviate le procedure per l'adesione della Danimarca per quanto riguarda la Groenlandia alla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (1); che, in attesa del loro espletamento, le autorità responsabili per la Groenlandia adotteranno le misure atte a disciplinare la pesca al salmone nelle acque groenlandesi, conformemente agli obblighi derivanti dall'applicazione della suddetta convenzione, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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