Art. 3
In vigore dal 29 gen 1985
Le competenti autorità della Comunità notificano a tempo debito alle autorità responsabili per la Groenlandia il nome, il numero di immatricolazione e altre caratteristiche essenziali delle navi che potranno essere autorizzate a pescare nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca. In seguito, le autorità responsabili per la Groenlandia rilasciano, alle navi designate dalla Comunità, licenze corrispondenti alle possibilità di pesca accordate conformemente all'.
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