Art. 15
In vigore dal 29 gen 1985
Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Salvo denuncia notificata da una delle parti almeno nove mesi prima della data di scadenza di questo periodo, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di sei anni, sempre che, almeno nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo, non venga notificata la sua denuncia.
Storico versioni
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