Art. 15

In vigore dal 26 set 1983
Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione dell', dell', paragrafi 1 e 2, e degli sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2763:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo