Art. 2
In vigore dal 26 set 1983
1. Possono beneficiare del regime le merci designate nella colonna I dell'elenco dell'allegato e destinate ad essere sottoposte alle trasformazioni indicate nella colonna II di detto elenco.
2. L'elenco può essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
3. Tuttavia, in caso d'urgenza, possono essere prese misure provvisorie, intese a completare l'elenco, che non possono avere una validità superiore a sei mesi. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/89/CEE (2).
TITOLO II
Rilascio dell'autorizzazione
Storico versioni
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