Art. 5
In vigore dal 26 set 1983
1. Le condizioni secondo cui il regime è utilizzato sono stabilite nell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'autorità doganale qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione tale da avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
3. Se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza il contenuto dell'autorizzazione.
Storico versioni
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