Art. 3

In vigore dal 26 set 1983
1. Il beneficio del regime è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui deve essere effettuata la trasformazione. 2. L'autorizzazione è concessa su domanda della persona che procede o fa procedere per proprio conto alla trasformazione. Questa persona è tenuta a fornire nella sua domanda tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.
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