Art. 1
In vigore dal 26 set 1983
1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime di trasformazione sotto controllo doganale, in appresso denominato « regime ».
2. Il regime consente di utilizzare, nel territorio doganale della Comunità, merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato e non sono soggette ai dazi all'importazione e di mettere in libera pratica, con i relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) merci comunitarie: le merci che sono state
- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi;
- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro conformemente ai trattati;
- ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;
b) merci di importazione: le merci non comunitarie poste sotto il regime;
c) prodotti trasformati: tutti i prodotti derivanti da trasformazioni;
d) merci non lavorate: le merci d'importazione che non hanno subito trasformazioni;
e) dazi all'importazione: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
f) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;
g) persona: una persona fisica o giuridica.
Storico versioni
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