Art. 1

In vigore dal 26 set 1983
1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime di trasformazione sotto controllo doganale, in appresso denominato « regime ». 2. Il regime consente di utilizzare, nel territorio doganale della Comunità, merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato e non sono soggette ai dazi all'importazione e di mettere in libera pratica, con i relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. 3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: a) merci comunitarie: le merci che sono state - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi; - provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro conformemente ai trattati; - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino; b) merci di importazione: le merci non comunitarie poste sotto il regime; c) prodotti trasformati: tutti i prodotti derivanti da trasformazioni; d) merci non lavorate: le merci d'importazione che non hanno subito trasformazioni; e) dazi all'importazione: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; f) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane; g) persona: una persona fisica o giuridica.
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