Art. 15

Art. 15

In vigore dal 26 set 1983
Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione dell', dell', paragrafi 1 e 2, e degli sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.
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