Art. 11
In vigore dal 26 set 1983
Quando i prodotti trasformati, nelle condizioni previste dall'autorizzazione, sono immessi in libera pratica, i dazi all'importazione sono riscossi in base all'aliquota o all'importo applicabili a detti prodotti, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione della loro immissione in libera pratica. Si fa riferimento alla stessa data per determinare gli altri elementi di tassazione di questi prodotti.
Tuttavia:
- quando le merci di importazione soddisfano alle condizioni per beneficiare all'importazione di un regime preferenziale, anche i prodotti trasformati possono beneficiare di detto regime preferenziale, se esso è previsto nei loro confronti;
- quando i residui ed i rottami risultanti dalle trasformazioni hanno perso ogni valore, non vengono riscossi dazi all'importazione.
Storico versioni
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