Art. 13
In vigore dal 26 set 1983
1. Per garantire un'applicazione corretta ed uniforme dell', lettera g), gli Stati membri comunicano alla Commissione, purché l'importanza delle operazioni sul piano economico giustifichi tale comunicazione, gli elementi di fatto che hanno indotto l'autorità doganale:
a) a rilasciare autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale;
b) a respingere domande concernenti tali autorizzazioni.
2. Le condizioni in cui sono effettuate le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e in cui dette comunicazioni sono esaminate da parte del comitato previsto dall' sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.
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