Art. 5
In vigore dal 22 set 1983
1 . Se le istruzioni di cui all ' allegato IV precisano che l ' applicazione di una norma è facoltativa , lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o nel quale è immatricolato può fare obbligo al comandante di attenersi alle norme in causa .
2 . La tolleranza nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo è pari al 20 % .
Il numero di casse , ceste od altri recipienti nei quali è contenuto il pesce deve essere indicato con esattezza .
Storico versioni
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