Art. 4

In vigore dal 22 set 1983
Il giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o di trasbordo possono essere verficati da un funzionario abilitato dallo Stato membro interessato ai sensi dell ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , al fine di accertare il rispetto dei regolamenti relativi alle misure di conservazione e di controllo , compreso il presente regolamento .
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