Art. 4
In vigore dal 22 set 1983
Il giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o di trasbordo possono essere verficati da un funzionario abilitato dallo Stato membro interessato ai sensi dell ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , al fine di accertare il rispetto dei regolamenti relativi alle misure di conservazione e di controllo , compreso il presente regolamento .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2807:oj#art-4