Art. 6
In vigore dal 22 set 1983
il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile novanta giorni dopo la trasmissione dei giornali di bordo agli Stati membri .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 22 settembre 1983 .
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
ALLEGATO I : vedi G.U .
ALLEGATO II : vedi G.U .
ALLEGATO III : vedi G.U .
ALLEGATO IV
ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L ' OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO O DI TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I O III
1 . OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti delle navi che , in base alla regolamentazione della Comunità economica europea , devono compliare il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto .
2 . ISTRUZIONI CONCERNENTI IL GIORNALE DI BORDO
2.1 . Disposizioni generali
2.1.1 . Navi obbligate alla tenuta di un giornale di bordo
2.1.1.1 . Tutte le acque , esclusi lo Skagerrak e il Kattegat
I comandanti di tutti i pecherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .
Sono esonerati da questa regola le navi di lunghezza superiore a 10 m ma non superiore a 14 m , se effettuano un ' uscita della durata massima di 24 ore calcolate dall ' ora partenza dal porto all ' ora di rientro al porto .
2.1.1.2 . Skagerrak e Kattegat
I comandanti di tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .
2.1.2 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo
- Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno non oltre le ore 24.00 o all ' arrivo il porto .
- Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare .
- Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie .
- Se uno Stato membro lo desidera , le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandiera o immatricolate nel registro di tale Stato membro . A tal fine le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari .
2.1.3 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo nelle acque dei paesi terzi
- In mancanza di disposizioni particolari del paese terzo interessato , deve essere compilato il giornale di bordo comunitario .
- Qualora il paese terzo prescriva l ' impiego di un giornale di bordo di tipo diverso , occorre compilare quest ' ultimo anzichù il giornale comunitario .
- Qualora un paese terzo non prescriva un particolare giornale di bordo ma richieda indicazioni diverse da quelle comunitarie , il giornale deve recare tali diverse indicazioni .
2.2 . Dati relativi alle nave
Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo si devono fornire le informazioni generali sulla nave o , se del caso , sulle navi . Secondo la numerazione disposta su ogni pagina , si riportano rispettivamente i seguenti dati :
n . di riferimento del giornale di bordo ( 1 ) : nome della nave e eventuale indicativo radio ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 2 ) : identificazione esterna ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 3 ) : nome e indirizzo del capitano ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 3 ) : giorno , mese , ora e porto di partenza ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 5 ) : giorno , mese , ora e proto di ritorno ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 6 ) : data e luogo di sbarco qualora sia diverso dai dati riportati al numero ( 5 ) ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 7 ) : data , nome , indicativo radio , nazionalità e numero di identificazione esterna della nave che riceve le catture in caso di trasbordo .
Qualora la pesca venga effettuata in coppia , il nome del secondo peschereccio e del suo comandante , nonchù il suo numero di identificazione esterna , devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo .
Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo , indicando naturalmente soltanto i quantitativi cutturati e conservati o bordo , in modo da registrare le catture una sola volta .
2.3 . Dati relativi agli attrezzi
n . di riferimento del giornale di bordo ( 8 ) : attrezzo di pesca : il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all ' allegato VI , colonna 1 ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 9 ) : dimensioni delle maglie delle reti in mm ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 10 ) : dimensioni degli attrezzi secondo le norme di cui all ' allegato VI , colonna 2 ( facoltativo ) .
2.4 . Dati relativi all ' attività di pesca
2.4.1 . Tipo d ' informazione
Le informazioni sull ' attività di pesca devono essere fornite secondo la numerazione riportata sulla pagina del libro di bordo , indicando ai numeri seguenti :
n . di riferimento del giornale di bordo ( 11 ) : data corrispondente ad giorno in mare ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 12 ) : numero delle operazioni de pesca secondo le indicazioni di cui all ' allegato VI , colonna 3 ( facoltativo ) ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 13 ) : tempo di pesca ( indicazione facoltativa ) , inteso come numero di ore di presenza in mare , da cui vengono sottratte le ore impiegate per il transito verso , tra o da i fondi di pesca , oppure i periodi in cui la nave naviga alla cappa , è in riparazione o si trova in avaria . Il numero di ore dedicate alla ricerca del pesce ( ad esempio , con l ' ecogoniometro ) deve essere tuttavia considerato come tempo di pesca ;
n . di riferimento del giornale di bordo ( 14 ) : posizione .
Esempi
- « Divisione CIEM o zona NAFO » : riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicare il codice di tale divisione .
Esempio : IV a ) , VI b ) o VII g ) .
- « Riquadro statistico » : riferirsi ai riquadri statistici del CIEM riportati sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo . Si tratta di zone delimitate da latitudini e longitudini corrispondenti a valori interi espressi in gradi + 30' oppure a valori interi per le latitudini ed a valori interi espressi in gradi per le longitudini .
Indicare , in base ad una combinazione di cifre e di lettere , il riquadro statistico ( o i riquadri statistici ) in cui è stata effettuata la maggior parte delle catture ( per esempio , la zona compresa tra 56° e 56°30' latitudine Nord e tra 6° e 7° longitudine Est corrispondente al codice CIEM 41/F6 ) .
Tuttavia , possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali la nave ha pescato nel corso di una giornata .
- « Zona di pesca paesi terzi » : indicare eventualmente la zona di pesca dei paesi terzi o le acque al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati con i seguenti codici riportati sulle carte poste sulle copertine :
N = Norvegia
S = Svezia
FR = Faeroeer
E = Spagna
CDN = Canada
IS = Islanda
A = Alto mare
2.4.2 . Quantitativi catturati e conservati a bordo [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 15 ) ]
Devono essere indicate tutte le specie elencate nell ' allegato VII , per quantitativi a bordo superiori a :
- salmone : 10 kg peso vivo ;
- altri : 50 kg peso vivo .
Possono essere indicate altre specie comprese in un eventuale elenco compilato dallo Stato membro di cui la nave batte bandiera oppure in cui è immatricolata .
Il nome delle specie riportate all ' inizio della colonna è indicativo e può essere sostituito se il numero delle colonne è insufficiente . ( Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente , può essere utilizzata una nuova pagina ) .
Indicare , se del caso , l ' unità di misura utilizzata e il peso netto medio in kg del peso vivo contenuto in tale unità ( cesta , cassa , ecc . ) ,
2.4.3 . Valutazione facoltativa degli scarti [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 16 ) ]
Indicare i quantitativi di pesce scartato , preferibilmente in chilogrammi di peso vivo o eventualmente in un ' altra unità di misura indicata al n . ( 15 ) . Tali dati sono forniti unicamente a scopi scientifici e non saranno considerati ai fini del calcolo dei contingenti .
2.5 . Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo
- Deve essere compilata una riga per ogni giorno in mare .
- Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata , nel corso della stessa giornata , in una nuova divisione CIEM .
- Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata , nel corso della stessa giornata , in un ' altra zona di pesca .
- Deve essere usata una nuova pagina :
- quando si utilizza un nuovo attrezzo o una rete con maglia diversa da quella precedentemente usata ;
- per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio .
3 . ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO
Disposizioni generali
Dopo ogni viaggio , all ' atto dello sbarco a terra , il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m , battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro , oppure il suo mandatario , deve presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco . In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità , il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo .
In caso di trasbordo , il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo . Una copia de tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pesce . L ' originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce .
Dati da fornire
I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi trasbordati devono essere indicati per ciascuna specie nella dichiarazione di cui all ' allegato I , soltanto in calce all ' ultima pagina utilizzata , conformemente alle disposizioni seguenti :
- Presentazione del pesce [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 17 ) ]
Per « presentazione » s ' intende il tipo di trasformazion subito dal pesce . Indicare , se del caso , la natura di tale trasformazione : EVIS per svisceramento , ÉTÉTÉ per decapitazione , FILET per filettatura , ecc . Se non è stata effettuata alcuna trasformazione , indicare ENT per pesce intero .
- Unità di misura dei quantitativi sbarcati [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 18 ) ]
Indicare l ' unità di misura utilizzata ( ad esempio ceste , casse , ecc . ) al momento dello sbarco e il peso netto , in chilogrammi , del pesce contenuto in tale unità . L ' unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo .
- Peso totale per specie della catture sbarcate/trasbordate [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 19 ) ]
Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie elencate nell ' allegato VIII .
Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato , ossia dopo un ' eventuale trasformazione del prodotto a bordo .
Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente .
- Divisione CIEM/zona NAFO e zona di pesca paesi terzi [ n . di riferimento del giornale di bordo : ( 22 ) ]
Indicazione facoltativa per le navi obbligate a tenere un giornale di bordo : indicare la divisione CIEM o la zona NAFO nella quale sono state effettuate le catture .
4 . DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO
4.1 . Procedura per la compilazione
4.1.1 . Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili .
4.1.2 . Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato . In caso di errore , la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta , seguita dalla sigla del comandante o del mandatario .
4.1.3 . Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave . Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo .
4.1.4 . Ogni riga del giornale di bordo deve essere siglata dal comandante . Ogni pagina del ' giornale di bordo , eventualmente completata dalla dichiarazione di trasbordo , deve essere firmata dal comandante . La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario .
4.2 . Procedura di trasmissione
4.2.1 . In caso di sbarco in un porto del paese di cui la nave batte bandièra o nel quale è registrata , l ' originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore al massimo dal termine della operazioni di sbarco .
4.2.2 . In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di sbarco dev essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese . L ' originale o gli originali del giornale di bordo nonchù l ' originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine della operazioni di sbarco .
4.2.3 . In caso di sbarco in un paese terzo , l ' originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 4 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .
4.2.4 . In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuti in occasione di un trasbordo , la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità portuali .
4.2.5 . In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L ' originale di detto documento deve essere consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall ' arrivo in porto .
4.2.6 . In caso trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo , l ' originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato la catture batte bandiera o nel quale è registrata .
4.2.7 . Se il comandante di trova nell ' impossibilità di inviare l ' originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti , i dati richiesti dall ' allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo .
4.3 . Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo , la dichiarazione di sbarco e la dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo .
4.3.1 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttazza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo .
4.3.2 . Il comandante della nave certifica con la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco . 4.4 . Le copie del giornale di bordo devono essere conservate per un anno .
ALLEGATO V
ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L ' OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO II E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO II
1 . OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti della navi che , in base alla regolamentazione della Comunità economica europea , devono tenere il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto .
2.1 . Disposizioni generali
2.1.1 . Navi obbligate alla tenuta di un giornale di bordo
I comandanti di tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .
Sono esonerati da questa regola le navi di lunghezza compresa tra 10 e 17 m , se effettuano un ' uscita di durata inferiore a 24 ore , calcolate dall ' ora di partenza dal porto all ' ora di rientro al porto .
2.1.2 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo
- Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno on oltre le ore 24.00 o al momento dell ' arrivo in porto .
- Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare .
- Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie .
- se uno Stato membro lo desidera , le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandierea o immatricolate nel registro di tale Stato membro . A tal fine , le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari .
2.2 . Dati relativi alla nave
Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo di devono fornire le informazioni generali sulla nave o , se del caso , sulle navi .
Qualora la pesca venga effettuata in coppia , il nome della seconda nave e del suo comandante , nonchù il suo numero di identificazione esterno devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo .
Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo , indicando soltanto i quantitativi cutturati e conservati a bordo , in modo che le catture vengano contabilizzate una sola volta .
2.3 . Dati relativi agli attrezzi
- attrezzo di pesca : il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all ' allegato VI , colonna 1 ;
- dimensioni delle maglie delle reti in mm .
2.4 . Dati relativi all ' attività di pesca
2.4.1 . Tipo d ' informazione
Le informazioni sulle attività di pesca devono essere fornite come indicato nella pagina del giornale di bordo , per ogni operazione di pesca .
Compilare le colonne :
- ora inizio operazione ;
- ora fine operazione ;
-ore di pesca effettuate : indicare la differenza in ore tra l ' inizio e la fine dell ' operazione di pesca ;
- posizione : latitudine e longitudine .
Esempi
- « Divisione CIEM o zona NAFO » : riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicarne il codice .
Esempio : V a ) o NAFO 1 .
2.4.2 . Quantitativi catturati e conservati a bordo
Devono essere indicate tutte le specie elencate nell ' allegato VII per quantitativi superiori a :
- gamberetti e salmone : 10 kg peso vivo ,
- altri : 50 kg peso vivo .
Possono essere indicate altre specie comprese in un eventuale elenco compilato dallo Stato membro di ci la nave batte bandiera oppure in cui è immatricolata .
Il nome delle specie riportate all ' inizio della colonna è indicativo è può essere sostituito se il numero delle colonne è insufficiente . ( Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente può essere utilizzata una nuova pagina ) .
2.4.3 . Stima dei quantitativi scartati
Indicare i quantitativi di pesce scartati , in chilogrammi di peso vivo o in un ' altra unità di misura . Tali informazioni sono fornite esclusivamente a fini scientifici e non ne verrà tenuto conto per il calcolo dei contingenti .
2.5 . Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo
Il giornale di bordo deve essere compilato quotidianamente , utilizzando una riga per ogni operazione di pesca .
3 . ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO
Disposizioni generali
Dopo ogni viaggio , all ' atto dello sbarco a terra , il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m , battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro , oppure il suo mandatario , deve presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco .
In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità , il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo .
In caso di trasbordo , il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo . Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave ce riceve il pesce . L ' originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce .
Dati da fornire
I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi devono essere indicati per ciascuna specie nella dichiarazione , soltanto in calce all ' ultima pagina utilizzata , conformemente alle disposizioni seguenti :
-Divisione CIEM/zona NAFO e zona di pesca paesi terzi
Indicazione facoltativa per le navi che devono tenere un giornale di bordo : indicare la divisione CIEM o la zona NAFO nella quale è stata effettuata la maggior parte delle catture .
- Presentazione del pesce
Per « presentazione » s ' intende il tipo di trasformazione subito dal pesce . Indicare , se del caso , la natura di tale trasformazione : EVIS per svisceramento , ÉTÉTÉ per decapitazione , FILET per filettatura , ecc . Se non è stata effettuata alcuna trasformazione indicare ENT per pesce intero .
- Unità di misura dei quantitativi sbarcati
Indicare l ' unità di misura utilizzata ( ad esempio ceste , casse , ecc . ) al momento dello sbarco e il peso netto , in chilogrammi , del pesce contenuto in tale unità . L ' unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo .
- Peso totale per specie delle catture sbarcate/trasbordate
Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie elencate nell ' allegato VII .
Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato , ossia dopo un ' eventuale trasformazione del prodotto a bordo .
Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente .
4 . DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO
4.1 . Procedura per la compilazione
4.1.1 . Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili .
4.1.2 . Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato . In caso di errore , la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta dalla sigla del comandante o del mandatario .
4.1.3 . Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave . Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo .
4.1.4 . Ogni pagina del giornale di bordo deve essere firmata dal comandante . La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario . La dichiarazione di trasbordo deve essere firmata dal comandante .
4.2 . Procedura di trasmissione
4.2.1 . In caso di sbarco in un porto del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , l ' originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti autorità de tale paese entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .
4.2.2 . In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di sbarco deve essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese . L ' originale o gli originali del giornale di bordo nonchè l ' originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .
4.2.3 . In caso di sbarco in un paese terzo , l ' originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco .
4.2.4 . In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuta in occasione di un trasbordo , la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità .
4.2.5 . In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata , la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L ' originale di detto documento deve essere consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata , entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall ' arrivo in porto .
4.2.6 . In caso si trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo , l ' originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato , secondo il caso , alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nel quale è registrata .
4.2.7 . Se il comandante si trova nell ' impossibilità di inviare l ' originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti , i dati richiesti dall ' allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo .
4.3 . Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo , la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo
4.3.1 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo .
4.3.2 . Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco .
4.4 . Le copie del giornale di bordo devono essere conservate un anno .
ALLEGATO VI
ATTREZZI ED OPERAZIONI DI PESCA
Tipo di attrezzo * Colonna 1 Codice * Colonna 2 Dimensioni/numero ( in metri ) * Colonna 3 Unità di utilizzazione *
Rete a strascico di fondo a divergenti * OTB * Modello della rete a strascico ( 1 ) * Numero di volte in cui la rete è stata calate ( le reti sono state calate ) *
Rete a strascico * TBB * Lunghezza del palo o per numero di pali * *
Draga * DRB * Larghezza per numero di draghe * *
Rete a strascico di fondo in coppia * PTB * Modello della rete a strascico ( 1 ) * *
Cianciolo danese ( immerso ) * SDN * Lunghezza totale del cianciolo * *
Cianciolo scozzese ( galleggiante ) * SSC * Lunghezza totale del cianciolo * *
Rete pelagica a divergenti * OTM * Modello della rete a strascico ( 1 ) * Numero di volte in cui la rete è stata calata *
Rete pelagica in coppia * PTM * Modello della rete a strascico ( 1 ) * *
Reti di circuizione * PS * Lunghezza , altezza * Numero di volte in cui la rete è stata calata *
Reti da imbrocco * GN * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *
Reti da imbrocco fisse * GNS * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *
Reti da imbrocco alla deriva * GND * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *
Tramaglio * GTR * Lunghezza , altezza * Numero di reti calata in acqua nel giorno indicato *
Palangrese * LL * Numero di ami calati in acqua per giorno e per lenza *
Palangrese fisso * LLS * *
Palangrese alla deriva * LLD * *
Lenze a mano e lenze da canna * LHP * Numero totale di ami/lenze calati in acqua per giorno ( 2 ) *
Cannai * FPO * Numero di cannai calati in acqua nel giorno indicato *
Attrezzi non precisati * MIS * *
( 1 ) Indicare il modello della rete a strascico definita dal fabbricante . Si può comunque indicare il perimetro a livello del quadrato come pari al prodotto tra il numero delle maglie e il lato della maglia , se quest ' ultima cifra è nota .
( 2 ) Indicare il numero di ami e il numero di lenze separati da un trattino .
ALLEGATO VII
ELENCO DELLE SPECIE DE CUI CATTURE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATE NEL GIORNALE DI BORDO
1 . Acque europee ( esclusa la Groenlandia )
SPECIE
Nome scientifico * Nome * Codice *
Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD *
Melanogrammus aeglefinus * Eglefino * HAD *
Pollachius virens * Merluzzo nero * POK *
Merlangius merlangus * Merlano * WHG *
Pleuronectes platessa * Passera * PLE *
Solea solea * Segliola * SOL *
Scomber scombrus * Sgombro * MAC *
Sprattus sprattus * Spratto * SPR *
Trachurus trachurus * Sugarello * HOM *
Merluccius merluccius * Nasello * HKE *
Engraulis encrasicolus * Acciuga * ANE *
Trisopterus esmarkii * Gado mervegese * NOP *
Micromesistius poutassou * Melù * WHB *
Clupea harengus * Aringa * HER *
Salmo salar * Salmone * SAL *
Lepidorhumbus whiffiagonis * Rombo giallo * MEG *
Lophius spp . * Rape pescative * MON *
2 . Acque della Groenlandia ( zone CIEM V a ) , XIV e NAFO 1 )
SPECIE
Nome scientifico * Nome * Codice *
Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD *
Micromesistius poutassou * Melù * WHB *
Sebastes marinus e Sebastes mentella * Scorfano * RED *
Reinhardtius hippoglossoides * Halibut della Groenlandia * GHL *
Hippoglossus hippoglossus * Halibut * HAL *
Pandalus borealis * Gamberetti * PRA *
Anarhichas species * Lupo di mare * CAT *
Mallotus villosus * Capelano di Terranova * CAP *
Salmo salar * Salmone * SAL *
3 . Acque dell ' America settentrionale ( zona NAFO 3 Ps )
Nome scientifico * Nome * Codice *
Gadus morhua * Merluzzo bianco * COD *
Hippoglossoides platessoides * Passera canadese * PLA *
Gluptocephalus cynoglossus * Passera lingua di cane * WIT *
Sebastes marinus e Sebastes mentella * Scorfano * RED *
ALLEGATO VIII
PROCEDURE DI TRASMISSIONE VIA RADIO
1 . Se uno sbarco o un trasbordo viene effettuato più 15 giorni dopo la cattura , devono essere comunicate le informazioni seguenti :
- i quantitativi ogni specie elencata nell ' allegato VII , catturata e conservata a bordo o trasbordata o sbarcata al di fuori della zona di pesca della Comunità dopo l ' informazione precedente ( in kg ) ;
- la divisione CIEM o la zona NAFO dalla quale provengono le catture , indicando separatamente le catture effettuate nelle acque di un paese terzo o fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati .
2 . I dati di cui al punto 1 devono essere trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate , preceduti dal nome della nave , dall ' indicativo radio , dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante .
Se la nave non può effettuare la comunicazione , il messaggio può essere affidato ad un ' altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo .
3 . Il comandante della nave deve provvedere affinchù le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti .
Storico versioni
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