Art. 2
In vigore dal 22 set 1983
1 . La dichiarazione di sbarco di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente ai modelli figuranti nell ' allegato I o III .
Tuttavia , quando lo sbarco si effettua in un porto di uno Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata , di può utilizzare un altro modello prescritto dallo Stato membro suddetto purchù contenga almeno le informazioni di cui all ' allegato III .
2 . La dichiarazione di trasbordo di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente al modello figurante nell ' allegato I , escluse le acque nella NAFO 1/CIEM V a ) e XIV . In quest ' ultimo caso la dichiarazione di sbarco e di trasbordo di cui all ' allegato III deve essere utilizzata a tale scopo .
3 . Le dichiarazioni devono essere redatte in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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