Art. 3

In vigore dal 22 set 1983
Le informazioni de comunicare in virtu dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 da parte del capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o immatricolato in uno Stato membro da trasmettere alle autorità di tale paese , qualora lo sbarco oppure il trasbordo abbia luogo più di quindici giorni dopo la cattura , comprendono : - i quantitativi , espressi in kg , di ogni specie catturata , trasbordata o sbarcata nel periodo successivo alla precedente comunicazione ; - le zone CIEM/NAFO in cui sono avvenute le catture con indicazione separata delle catture effettuate nelle acque di un paese terzo oppure al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati . Tali informazioni devono essere trasmesse ogni quindici giorni a decorrere dal giorno in cui vengono effettuate le prime catture , conformemente al disposto dell ' allegato VIII .
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