Art. 1

In vigore dal 22 set 1983
1 . Il giornale di bordo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è compilato dal capitano conformemente ai modelli di cui all ' allegato I o II secondo la zona di pesca , per ogni attività di pesca delle specie soggette a TAC nelle zone CIEM/NAFO di cui al suddetto , paragrafo 1 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I è utilizzato per tutte le zone di pesca esclusa NAFO 1/CIEM V a ) e XIV , per la quali deve essere utilizzato il giornale di bordo compilati in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente . 2 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I o II è parimenti compilato come precisato al paragrafo 1 anche quando i pescherecci operano nelle acque di un paese terzo , salvo che quest ' ultimo prescriva esplicitamente un giornale di bordo di tipo diverso . 3 . Gli attrezzi di pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati negli allegati VI e VII .
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