Art. 6
In vigore dal 5 nov 1982
Qualora, al termine di una determinata campagna, i controlli di cui all' del regolamento (CEE) n. 2959/82 non siano ultimati per la totalità dei soci, l'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro interessato, non oltre il 31 ottobre, il numero di soci la cui produzione non è stata ancora verificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:2965:oj#art-6