Art. 6

In vigore dal 5 nov 1982
Qualora, al termine di una determinata campagna, i controlli di cui all' del regolamento (CEE) n. 2959/82 non siano ultimati per la totalità dei soci, l'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro interessato, non oltre il 31 ottobre, il numero di soci la cui produzione non è stata ancora verificata.
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