Art. 1

In vigore dal 5 nov 1982
1. La denuncia di coltivazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2959/82 è depositata al più tardi il 30 giugno 1983. Tuttavia le organizzazioni di produttori possono depositare la denuncia di coltivazione al più tardi all'atto della presentazione della domanda di aiuto. 2. Ogni denuncia di coltivazione reca, in particolare: a) se è depositata dall'olivicoltore, il nome, cognome e indirizzo di quest'ultimo; b) se è depositata da un'organizzazione di produttori, il nome e l'indirizzo dell'organizzazione, nonché il nome, cognome e indirizzo di ciascuno dei suoi membri; c) l'ubicazione dell'azienda o delle aziende; d) il riferimento catastale dell'azienda o delle aziende; e) per ciascuna azienda: - il numero delle parcelle ed eventualmente la superficie olivicola, - il numero totale di olivi in produzione le cui olive sono utilizzate per la produzione di olio. La denuncia depositata da un olivicoltore che non è membro di un'organizzazione di produttori è completata dalle seguenti indicazioni: - in caso di triturazione delle olive per conto del dichiarante, l'indirizzo dei frantoi e la data di triturazione; - in caso di vendita delle olive, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, nonché una copia della fattura di vendita o di ogni altro documento equivalente. 3. Gli Stati membri produttori possono decidere che le denunce di coltivazione depositate in occasione di campagne precedenti possano altresì essere considerate come valide per la campagna 1982/1983 a condizione che - l'azienda o le aziende di cui trattasi non abbiano subito mutamenti tali da modificare la possibilità di produzione in olive e in olio, e - le denunce in questione siano state completate conformemente al paragrafo 2.
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