Art. 3
In vigore dal 5 nov 1982
1. La domanda di aiuto, da presentarsi da ciascuna organizzazione di produttori, reca come minimo le seguenti indicazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione;
b) i nomi, cognomi e indirizzi di ciascuno dei suoi membri che abbiano terminato la propria produzione di olio;
c) la quantità d'olio prodotta da ciascun membro, precisando che il prodotto è olio di oliva vergine;
d) l'ubicazione delle aziende nelle quali le olive sono state raccolte, riferendosi alla denuncia di coltivazione;
e) il frantoio o i frantoi riconosciuti nei quali l'olio è stato prodotto, indicando per ciascuno di essi la quantità di olive triturate e la quantità di olio prodotto.
2. Per quando riguarda gli olivicoltori che hanno venduto le loro olive, la domanda di aiuto deve recare, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d):
a) il nome, cognome e indirizzo dell'acquirente;
b) la copia della fattura di vendita delle olive e di ogni altro documento equipollente;
c) la quantità d'olio d'oliva effettivamente prodotta, se le olive sono state vendute direttamente ad un frantoio riconosciuto per essere immediatamente triturate.
Storico versioni
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